Una società madre rinuncia a un ingente credito verso la propria società figlia, interamente posseduta, e contabilizza l'operazione come una 'perdita su crediti' deducibile. L'Agenzia delle Entrate contesta questa interpretazione, riqualificando l'atto come un apporto di capitale non deducibile. La Corte di Cassazione dà ragione all'Ente impositore, stabilendo un principio fondamentale: la rinuncia al credito del socio verso la propria partecipata non è una perdita, ma un'operazione finalizzata a rafforzare il patrimonio della società figlia. Di conseguenza, l'importo rinunciato non può essere dedotto come costo, ma deve essere aggiunto al valore fiscale della partecipazione detenuta dal socio.
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