La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 15184/2024, ha chiarito due aspetti cruciali in materia di pensione complementare. In primo luogo, ha stabilito che la percentuale di calcolo della prestazione si basa sulla qualifica del lavoratore al momento della cessazione del servizio, non su quella precedente. In secondo luogo, ha confermato che l'adesione all'opzione "superbonus" (incentivo a posticipare il pensionamento) determina la "cristallizzazione" della posizione previdenziale, escludendo dal calcolo integrativo il periodo lavorativo successivo all'opzione. La Corte ha quindi respinto sia il ricorso del lavoratore che quello del fondo pensione.
Continua »