La Corte di Cassazione ha esaminato l'impugnazione proposta da un imputato condannato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Il ricorrente contestava la valutazione delle prove, la qualificazione giuridica del fatto e il mancato riconoscimento delle pene sostitutive. I giudici supremi hanno dichiarato il ricorso del tutto inammissibile. Le doglianze della difesa riproducevano argomenti già ampiamente vagliati e respinti nei precedenti gradi di giudizio, nel tentativo di ottenere una nuova ricostruzione dei fatti non consentita davanti alla Suprema Corte. I motivi presentavano inoltre un profilo di estrema genericità, mancando un reale confronto con le motivazioni della sentenza di secondo grado. Di conseguenza, i giudici hanno confermato integralmente la condanna, imponendo all'imputato il pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria pari a tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
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