Un imprenditore, condannato per l'utilizzo di fatture false emesse da una società 'cartiera', ha visto il suo ricorso in Cassazione dichiarato inammissibile. La Corte ha stabilito che il ricorso era una mera ripetizione dei motivi già respinti in appello e chiedeva una rivalutazione delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Di conseguenza, il ricorso inammissibile ha reso definitiva la condanna, con l'aggiunta del pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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