La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24201/2025, ha stabilito che un licenziamento intimato per mancato superamento di un patto di prova nullo deve considerarsi come un licenziamento per insussistenza del fatto. Di conseguenza, al lavoratore spetta la tutela reintegratoria prevista dall'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 23/2015 (Jobs Act), e non la mera tutela indennitaria. La Corte ha chiarito che l'invalidità del patto rende il recesso del datore di lavoro privo di qualsiasi giustificazione fattuale, equiparandolo alle ipotesi più gravi di licenziamento illegittimo.
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