Una società petrolifera aveva stipulato un contratto di fornitura esclusiva con un distributore, contenente un patto di prelazione in caso di vendita dell'impianto. Il proprietario ha comunicato una finta offerta di acquisto da parte di terzi per 400.000 euro. Dopo il rifiuto della società petrolifera, che ha ritenuto il prezzo eccessivo, il proprietario ha venduto l'impianto a un terzo acquirente per soli 120.000 euro. La Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità solidale del terzo acquirente, consapevole dell'accordo e partecipe della frode. La violazione del patto di prelazione comporta l'obbligo di risarcire il danno in solido tra venditore e acquirente in malafede, oltre all'applicazione della penale per la risoluzione anticipata del contratto.
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