Un imputato, dopo aver concordato una pena pecuniaria tramite patteggiamento, aveva richiesto anche la rateizzazione della stessa. Il Tribunale, pur applicando la pena concordata, ometteva di pronunciarsi sulla richiesta di pagamento rateale. La Corte di Cassazione ha stabilito che tale omissione rende la sentenza impugnabile, in quanto la richiesta di rateizzazione pena patteggiamento è una statuizione accessoria e distinta dall'accordo sulla pena, non soggetta ai rigidi limiti di impugnazione previsti per il rito speciale. Di conseguenza, ha annullato la sentenza con rinvio limitatamente a tale punto.
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