Una cittadina ha richiesto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato dichiarando un reddito annuo di 3.700 euro. Tuttavia, il giudice ha respinto la domanda rilevando che le sue spese annuali documentate, relative all'affitto e alle utenze, ammontavano a 3.800 euro, superando le entrate dichiarate. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto, stabilendo che il giudice può negare il beneficio basandosi su presunzioni semplici, come lo squilibrio tra il tenore di vita reale e il reddito dichiarato. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, di una sanzione di 3.000 euro alla Cassa delle ammende e del raddoppio del contributo unificato.
Continua »