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Patrocinio A Spese Dello Stato — Anno 2023

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459 provvedimenti applicano questo termine

Altri anni per Patrocinio A Spese Dello Stato

Provvedimenti

Patrocinio a spese dello Stato: vince la scadenza fiscale
Il richiedente ha presentato domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato indicando i redditi dell'anno precedente, per i quali non era ancora scaduto il termine di presentazione della dichiarazione. Il Tribunale ha rigettato la richiesta, ritenendo che si dovessero considerare i redditi dell'anno ancora antecedente. La Corte di Cassazione ha confermato il diniego, stabilendo che per l'accesso al beneficio l'ultima dichiarazione dei redditi rilevante è esclusivamente quella per cui è già scaduto l'obbligo di presentazione al momento della domanda. I redditi successivi possono essere valutati solo come criterio integrativo. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese.
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Patrocinio a spese dello Stato: i limiti del ricorso
Il Tribunale ha revocato d'ufficio il patrocinio a spese dello Stato a un cittadino, a causa di una precedente condanna per reati di droga che fa presumere il superamento dei limiti di reddito. Il cittadino ha proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha stabilito che, contro la revoca decisa d'ufficio dal giudice, non si può fare ricorso diretto in Cassazione, ma bisogna presentare opposizione al Presidente del Tribunale. La Corte ha quindi riqualificato il ricorso e trasmesso gli atti al Tribunale competente.
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Ricorso personale in Cassazione: il caro prezzo del fai-da-te
Un automobilista, condannato per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti sullo stato di alterazione psico-fisica alla guida, ha presentato personalmente un ricorso in Cassazione per contestare l'entità della pena. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che, a seguito della riforma del 2017, non è più consentito il Ricorso personale in Cassazione. L'atto deve essere necessariamente firmato da un avvocato cassazionista. La Corte ha inoltre ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dall'imputato, confermando che l'obbligo di difesa tecnica non lede il diritto di difesa. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di quattromila euro.
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Falso per patrocinio a spese dello Stato: condanna e sanzione
Il caso riguarda un cittadino condannato per aver fornito false dichiarazioni al fine di ottenere il patrocinio a spese dello Stato, violando l'articolo 95 del d.P.R. 115/2002. L'imputato ha proposto ricorso in Cassazione lamentando un generico vizio di motivazione della sentenza d'appello che confermava la sua condanna. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile a causa della sua totale genericità e mancanza di specificità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
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Patrocinio a spese dello Stato: la falsa convivenza costa cara
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso de L'Imputato, condannato per aver omesso di dichiarare i redditi dei familiari nella richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. L'Imputato sosteneva che i parenti non fossero conviventi, ma i giudici di merito hanno accertato che lui stesso li aveva indicati come tali nella dichiarazione originaria. La Suprema Corte ha confermato la condanna, rilevando che i motivi di ricorso riproducevano genericamente le stesse difese già respinte in appello, senza contestare validamente la logica della sentenza impugnata. Di conseguenza, L'Imputato perde la causa e deve pagare le spese processuali e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Falsa dichiarazione patrocinio a spese dello Stato: niente scuse
Il caso riguarda un cittadino condannato per aver reso una falsa dichiarazione patrocinio a spese dello Stato. L'imputato aveva omesso di dichiarare i reali redditi propri e del nucleo familiare per accedere al beneficio. La difesa sosteneva la tesi dell'errore scusabile e della superficialità, chiedendo inoltre le attenuanti generiche. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno evidenziato che l'enorme sproporzione tra il reddito reale e quello dichiarato esclude qualsiasi buona fede o semplice errore, confermando la presenza del dolo. Inoltre, i precedenti penali specifici del soggetto per false attestazioni precludono la concessione delle attenuanti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Ricorso personale in Cassazione: il fai-da-te costa caro
Una cittadina, condannata in appello per false dichiarazioni volte a ottenere il patrocinio a spese dello Stato, ha presentato ricorso direttamente alla Corte di Cassazione firmando l'atto di proprio pugno. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che, a seguito della riforma del 2017, il ricorso personale in Cassazione non è più consentito dall'ordinamento italiano. Per presentare un ricorso valido davanti alla Suprema Corte è infatti obbligatoria la rappresentanza tecnica di un avvocato cassazionista. Di conseguenza, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di quattromila euro a favore della Cassa delle ammende.
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Traduzione degli atti processuali: no all’interprete automatico
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino straniero condannato per spaccio di lieve entità. L'imputato lamentava la mancata traduzione degli atti processuali in lingua inglese. I giudici hanno chiarito che la traduzione degli atti processuali non spetta automaticamente a ogni straniero, ma richiede l'effettiva e accertata incapacità di comprendere l'italiano. Nel caso specifico, l'imputato non aveva mai manifestato difficoltà di comprensione e aveva persino richiesto personalmente il gratuito patrocinio. Inoltre, la Suprema Corte ha escluso l'applicazione della particolare tenuità del fatto, poiché l'attività di spaccio, seppur di modesta entità, era svolta in modo abituale come fonte di sostentamento. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Opposizione a decreto di liquidazione: tardiva dopo due anni
Il Tribunale di Roma dichiarava inammissibile l'opposizione proposta dalla Procura della Repubblica contro il decreto di liquidazione dei compensi spettanti a un avvocato per l'attività svolta in regime di patrocinio a spese dello Stato. La Procura ricorreva in Cassazione, sostenendo di non aver mai ricevuto la formale comunicazione del provvedimento. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando l'inammissibilità per tardività. I giudici hanno chiarito che all'opposizione a decreto di liquidazione si applica il termine lungo di impugnazione previsto dall'articolo 327 del codice di procedura civile, che decorre dalla pubblicazione del provvedimento. Nel caso specifico, tra l'emissione del decreto (2018) e il ricorso (2020) erano trascorsi oltre due anni, superando ampiamente la scadenza di legge.
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Opposizione a decreto di liquidazione: Procura fuori tempo
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Procura della Repubblica contro l'ordinanza del Tribunale di Roma. Il caso riguarda l'opposizione a decreto di liquidazione dei compensi spettanti a un avvocato per l'attività svolta con il patrocinio a spese dello Stato. La Procura aveva contestato il provvedimento oltre i termini. La Suprema Corte ha chiarito che, anche in mancanza di una formale comunicazione del decreto, si applica il termine lungo di impugnazione previsto dall'articolo 327 del codice di procedura civile. Poiché il decreto era del 2018 e l'opposizione è stata presentata nel 2020, il termine era ampiamente decorso. Di conseguenza, l'opposizione è stata dichiarata definitivamente inammissibile per tardività, confermando il diritto del difensore a ricevere il compenso liquidato.
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Patrocinio a spese dello Stato: ricorso tardivo e compensi salvi
L'Ufficio del Pubblico Ministero ha impugnato il decreto di liquidazione dei compensi spettanti a un difensore per l'attività svolta con il patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'opposizione perché presentata oltre i trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento. La Procura ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo di non aver mai ricevuto la notifica formale del decreto. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando l'inammissibilità dell'opposizione. I giudici hanno chiarito che, anche in mancanza di comunicazione ufficiale, si applica il termine lungo di sei mesi dal deposito del provvedimento previsto dall'articolo 327 del codice di procedura civile. Poiché l'opposizione è stata depositata quasi due anni dopo il deposito del decreto di liquidazione, il ricorso è stato dichiarato definitivamente inammissibile.
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Patrocinio a spese dello Stato: la rinuncia estingue il processo
Una cittadina ha presentato ricorso in Cassazione contro il Ministero della Giustizia in materia di patrocinio a spese dello Stato. Successivamente, la ricorrente ha depositato un formale atto di rinuncia al ricorso. La Corte di Cassazione ha preso atto di questa volontà e ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Poiché il Ministero non ha svolto alcuna attività difensiva, i giudici hanno stabilito che non occorreva decidere sulle spese di giudizio, lasciando le parti senza obblighi reciproci di rimborso.
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Patrocinio a spese dello Stato: no a contestazioni tardive
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Pubblico Ministero contro la liquidazione del compenso a favore del difensore di un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale aveva ritenuto tardiva l'opposizione del PM, presentata oltre due anni dopo l'annotazione 'al visto PM' sul fascicolo. La Suprema Corte ha confermato che tale annotazione costituisce una forma di comunicazione equipollente, idonea a far decorrere il termine di trenta giorni per l'impugnazione. Di conseguenza, l'opposizione tardiva è inammissibile, avendo superato anche il termine semestrale lungo previsto dalla legge per i provvedimenti decisori non notificati.
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Patrocinio a spese dello Stato: 17 case ma reddito zero
Un cittadino ha richiesto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato dichiarando falsamente un reddito familiare di soli 808,80 euro, a fronte di un reddito reale di oltre 19.000 euro e della proprietà di diciassette immobili. Condannato nei gradi precedenti, il ricorrente ha impugnato la sentenza sostenendo la mancanza di dolo, poiché la domanda era stata compilata da un professionista. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che la firma personale sull'istanza e la macroscopica differenza tra il reddito reale e quello dichiarato dimostrano la piena consapevolezza del falso. Inoltre, l'intensità del dolo esclude la particolare tenuità del fatto. Il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Opposizione agli atti esecutivi: l’errore che fa perdere la causa
Il Debitore ha proposto opposizione contro diversi pignoramenti presso terzi avviati dall'ente di riscossione. Il Tribunale ha qualificato la domanda come opposizione agli atti esecutivi, dichiarandola inammissibile. Il Debitore ha proposto appello, ma la Corte d'appello lo ha dichiarato inammissibile applicando il principio dell'apparenza: il mezzo di impugnazione si determina in base alla qualificazione data dal primo giudice. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando inammissibile il ricorso del Debitore. Poiché il primo giudice aveva qualificato l'azione come opposizione agli atti esecutivi, l'unico rimedio possibile era il ricorso diretto in Cassazione, non l'appello. Il Debitore perde la causa ed è condannato al pagamento del doppio del contributo unificato, nonostante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
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Patrocinio a spese dello Stato: perso anche sotto la soglia
Il caso riguarda Il Cittadino, a cui è stato revocato il beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale ha confermato la revoca poiché l'interessato non ha comunicato le variazioni del proprio patrimonio familiare, evidenziate tramite l'attestazione ISEE. Il Cittadino ha proposto ricorso sostenendo che l'omessa comunicazione non dovesse comportare la revoca automatica se la soglia di reddito non veniva effettivamente superata. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che l'obbligo di comunicare tempestivamente le variazioni di reddito o patrimonio è autonomo e la sua violazione determina, di per sé, la revoca del beneficio, indipendentemente dal superamento effettivo dei limiti di legge. Il Cittadino perde la causa e deve pagare le spese processuali raddoppiate.
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Gratuito patrocinio: condannato chi non dichiara i nuovi redditi
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un cittadino per non aver comunicato le variazioni di reddito mentre beneficiava del gratuito patrocinio. L'imputato sosteneva che il procedimento civile si fosse concluso anni prima con uno sfratto, escludendo il dolo. Tuttavia, i giudici hanno accertato che la causa era proseguita fino al 2017 grazie all'attività del suo avvocato di fiducia. La mancata comunicazione delle variazioni reddituali per più anni costituisce un reato permanente, la cui prescrizione decorre solo dalla cessazione della condotta omissiva. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, escludendo anche la particolare tenuità del fatto a causa della prolungata omissione, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Proroga del regime di 41-bis: il tempo non cancella il pericolo
Il Tribunale di Sorveglianza ha confermato la proroga del regime di 41-bis per un detenuto ritenuto esponente di spicco di un clan mafioso. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento lamentando la mancanza di motivazione, la lunga carcerazione e la sua condotta lavorativa positiva. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno evidenziato che il semplice decorso del tempo non cancella la pericolosità del soggetto. Inoltre, la condotta carceraria del detenuto è risultata fortemente negativa, come dimostrato da un recente tentativo di aggressione fisica contro un altro ristretto e da numerosi procedimenti disciplinari. Di conseguenza, sussiste ancora il rischio concreto di collegamenti con la criminalità organizzata esterna, giustificando pienamente la misura restrittiva speciale.
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Patrocinio a spese dello Stato: compensi salvi se il PM ritarda
Un avvocato ha ottenuto la liquidazione dei compensi per l'attività di difesa svolta in regime di patrocinio a spese dello Stato. Il Pubblico Ministero ha proposto opposizione contro il decreto di liquidazione oltre un anno dopo la sua emissione, sostenendo di non aver ricevuto la comunicazione formale del provvedimento. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero. I giudici hanno chiarito che, anche in mancanza di comunicazione formale del decreto, si applica il termine lungo di decadenza di sei mesi previsto dal codice di procedura civile. Di conseguenza, l'opposizione tardiva non può essere esaminata, rendendo definitiva la liquidazione dei compensi a favore del professionista.
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Patrocinio a spese dello Stato: ricorso tardivo e compenso salvo
Un avvocato ottiene la liquidazione dei compensi per l'attività svolta in regime di patrocinio a spese dello Stato. La Procura della Repubblica propone opposizione contro il decreto di liquidazione quasi due anni dopo la sua emissione, lamentando la mancata comunicazione del provvedimento. Il Tribunale dichiara l'opposizione tardiva. La Corte di Cassazione conferma la decisione, stabilendo che, anche in assenza di comunicazione formale, l'opposizione al decreto di liquidazione deve essere proposta entro il termine lungo di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c. La Suprema Corte dichiara quindi inammissibile il ricorso della Procura, poiché il lungo tempo trascorso ha reso definitivo il provvedimento di liquidazione a favore del professionista.
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