La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino straniero condannato per spaccio di lieve entità. L'imputato lamentava la mancata traduzione degli atti processuali in lingua inglese. I giudici hanno chiarito che la traduzione degli atti processuali non spetta automaticamente a ogni straniero, ma richiede l'effettiva e accertata incapacità di comprendere l'italiano. Nel caso specifico, l'imputato non aveva mai manifestato difficoltà di comprensione e aveva persino richiesto personalmente il gratuito patrocinio. Inoltre, la Suprema Corte ha escluso l'applicazione della particolare tenuità del fatto, poiché l'attività di spaccio, seppur di modesta entità, era svolta in modo abituale come fonte di sostentamento. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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