Un cittadino è stato condannato per false dichiarazioni nella domanda di patrocinio a spese dello Stato, avendo indicato il reddito dell'anno precedente alla richiesta. I giudici di merito ritenevano corretto il reddito di due anni prima, poiché il termine per la dichiarazione più recente non era ancora scaduto. La Corte di Cassazione ha annullato la condanna, stabilendo un principio fondamentale: per il patrocinio a spese dello Stato, rileva l'annualità di reddito per cui è sorto l'obbligo di dichiarazione (dies a quo), non quella per cui è scaduto il termine di presentazione. La sentenza chiarisce quindi quale sia il corretto anno di riferimento.
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