La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16431/2025, ha stabilito che i debiti ereditari deducibili ai fini dell'imposta di successione sono solo quelli esistenti alla data di apertura della successione. Nel caso di un mandato per l'acquisto di titoli, il debito sorge non al momento dell'ordine, ma al perfezionamento dell'acquisto. Se l'acquisto avviene dopo il decesso del mandante, il relativo debito non è deducibile dall'attivo ereditario, in quanto il mandato si estingue con la morte. La Corte ha cassato la decisione precedente, rinviando alla commissione tributaria regionale per verificare la data esatta dell'acquisto dei titoli.
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