Un truffatore ha noleggiato tre auto, ha falsificato i documenti di proprietà e ha venduto una di esse a un acquirente in buona fede. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro preventivo. L'acquirente ha chiesto la revoca del blocco, sostenendo di aver acquistato regolarmente il mezzo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando il sequestro preventivo. I giudici hanno chiarito che la regola del "possesso vale titolo" non si applica ai beni mobili registrati, come le automobili. Poiché il venditore non era il reale proprietario, il trasferimento non è valido. Inoltre, la circolazione di un'auto con intestazione falsa rappresenta un pericolo concreto di aggravamento del reato, giustificando la misura cautelare anche a danno del terzo estraneo in buona fede.
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