Un contribuente, colpito dal terremoto del 1990 in Sicilia, otteneva una sentenza definitiva per il rimborso del novanta per cento delle imposte pagate. L'Amministrazione Finanziaria versava solo una parte della somma. Il contribuente avviava quindi un giudizio di ottemperanza per ottenere il saldo residuo. Il giudice tributario respingeva la richiesta, applicando un taglio del cinquanta per cento per presunta carenza di fondi pubblici. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del contribuente, stabilendo che il giudice non può ridurre i diritti già riconosciuti da una sentenza definitiva. In caso di mancanza di fondi, il giudice deve attivare le procedure speciali di contabilità pubblica, anche nominando un commissario ad acta, per garantire il pagamento integrale.
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