Un tifoso, coinvolto in una rissa tra opposte tifoserie, viene condannato per l'uso di oggetti pericolosi, come l'asta di una bandiera. L'imputato sosteneva di aver agito per difendersi, ma la Corte di Cassazione ha respinto la sua tesi. La sentenza stabilisce un principio chiaro: la legittima difesa in aggressioni reciproche non è applicabile quando una persona accetta volontariamente la situazione di pericolo e partecipa attivamente allo scontro. Poiché entrambe le tifoserie avevano un intento aggressivo, la reazione del singolo non può essere considerata una difesa necessaria, ma parte integrante della rissa. Di conseguenza, la condanna è stata confermata.
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