Due imputati hanno concluso un concordato in appello per definire la propria pena concordata con la Procura Generale, rinunciando contestualmente agli altri motivi di impugnazione precedentemente presentati. Successivamente, la difesa ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando un difetto di motivazione per la mancata applicazione della particolare tenuità del fatto. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che, una volta raggiunto l'accordo sui motivi di appello, è possibile ricorrere in sede di legittimità solo per contestare vizi sulla formazione della volontà, difformità della decisione rispetto all'intesa o l'applicazione di una pena illegale. La Corte ha quindi confermato la condanna e sanzionato i ricorrenti con il pagamento delle spese e di tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
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