Un automobilista è stato condannato per il reato di uso di atto falso per aver esibito una patente contraffatta durante un controllo di polizia. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che la contraffazione fosse palese e quindi qualificabile come falso grossolano, chiedendo in subordine la particolare tenuità del fatto e una riduzione della pena. I giudici di legittimità hanno rigettato tali argomenti. L'agente di polizia non aveva inizialmente dubitato dell'autenticità del documento, provando così l'effettiva idoneità a ingannare la pubblica fede. Inoltre, guidare senza la certezza di aver conseguito la patente espone la collettività a un pericolo concreto, impedendo la non punibilità. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna e imponendo il versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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