Un imputato, assolto per particolare tenuità del fatto, ricorre in Cassazione per ottenere l'estinzione del reato. Egli sostiene che l'assenza in udienza della persona offesa equivalga a una remissione tacita di querela, secondo le nuove norme della Riforma Cartabia. I giudici supremi respingono la tesi difensiva. La persona offesa rivestiva contemporaneamente il ruolo di coimputato per reati reciproci scaturiti dallo stesso episodio. Il coimputato gode della facoltà di non rispondere e non ha l'obbligo di deporre come un comune testimone. Di conseguenza, la sua mancata presenza riflette una strategia processuale a tutela della propria posizione e non esprime disinteresse verso il processo. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alle spese.
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