Un contribuente, dopo aver vinto una causa contro un agente della riscossione in due gradi di giudizio, si è visto liquidare le spese legali in un'unica somma forfettaria, inferiore ai minimi di legge. La Corte di Cassazione ha annullato tale decisione, stabilendo che la liquidazione spese processuali deve essere effettuata distintamente per ogni grado e fase del giudizio, per permettere la verifica del rispetto dei parametri tariffari. Una liquidazione globale e al di sotto dei minimi, motivata solo dal "modesto valore della controversia", è stata ritenuta illegittima.
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