La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 33558/2023, ha chiarito che nel regime doganale del perfezionamento attivo, l'onere probatorio di dimostrare la sussistenza dei requisiti per beneficiare dell'agevolazione grava sul contribuente e non sull'amministrazione. Nel caso di specie, una società aveva ottenuto il regime sulla base di un contratto di lavorazione con una consociata estera, poi rivelatasi una sua 'stabile organizzazione'. La Corte ha ribaltato la decisione di merito, affermando che spetta alla società provare la reale terzietà del committente e che le risultanze di una precedente verifica fiscale, anche se relativa ad altre imposte, costituiscono una prova valida.
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