Il Direttore Amministrativo di una società, imputata per truffa e false comunicazioni sociali, ha proposto istanza di ricusazione del giudice penale. Il magistrato, in un precedente provvedimento cautelare reale, aveva espresso valutazioni di merito sulla sua consapevolezza riguardo alle alterazioni contabili. La Corte d'appello aveva rigettato l'istanza, ritenendo che la decisione cautelare fosse stata redatta da un altro membro del collegio e che non vi fosse un'affermazione di colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso, stabilendo che la ricusazione del giudice scatta ogniqualvolta vi sia un'anticipazione di giudizio sul merito, anche parziale, indipendentemente da chi abbia materialmente redatto l'atto collegiale. La sentenza impugnata è stata annullata con rinvio.
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