Una società immobiliare si aggiudica all'asta un immobile, ma scopre successivamente la trascrizione di un sequestro preventivo penale, registrato dopo il pignoramento ma prima del trasferimento. Il giudice dell'esecuzione revoca l'aggiudicazione, ma la banca creditrice si oppone con successo. La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso dell'aggiudicataria. La Corte ribadisce che, al di fuori delle speciali misure antimafia, i rapporti tra pignoramento e sequestro preventivo penale sono regolati dalla priorità temporale della trascrizione. Poiché il pignoramento era stato trascritto prima del sequestro, l'acquisto dell'aggiudicataria era salvo e non pregiudicato dal vincolo penale successivo.
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