Un cittadino ha costruito un immobile abusivo di circa 60 mq. Successivamente, l'area è stata sottoposta a vincolo idrogeologico. L'uomo ha chiesto di bloccare la demolizione, sostenendo che il vincolo non potesse applicarsi retroattivamente. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha stabilito un principio fondamentale: la sanatoria su area vincolata è possibile solo a condizioni rigidissime, anche se il vincolo è successivo alla costruzione. Per gli abusi maggiori, come una nuova costruzione, la legalizzazione è esclusa. La demolizione è stata quindi confermata, rendendo impossibile la sanatoria dell'immobile.
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