La Corte di Cassazione ha annullato una condanna al pagamento delle spese processuali a carico di due ricorrenti, minorenni all'epoca dei fatti. La Corte ha stabilito che l'esonero dal pagamento delle spese processuali per i minori, previsto dall'art. 29 del d.lgs. 272/1989, si applica non solo in caso di condanna, ma anche nei procedimenti incidentali e persino quando l'impugnazione viene dichiarata inammissibile. La decisione estende il principio di favore per il minore, annullando la condanna alle spese imposta dal Tribunale.
Continua »