Una persona offesa da presunti reati di calunnia e falso si oppone alla decisione del giudice di chiudere il caso. Impugna il provvedimento direttamente in Corte di Cassazione, contestando la valutazione delle prove. La Corte, però, dichiara il ricorso inammissibile. La sentenza chiarisce che, a seguito di una riforma del 2017, lo strumento corretto non è più il ricorso in Cassazione, ma il **reclamo avverso archiviazione** da presentare al Tribunale. Tale reclamo, inoltre, è consentito solo per vizi procedurali e non per criticare il merito della decisione. L'errore procedurale costa al ricorrente la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione.
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