Ricorso inammissibile: quando l’archiviazione parziale non può essere impugnata in Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha fornito chiarimenti cruciali sui limiti all’impugnazione dei provvedimenti di archiviazione, dichiarando un ricorso inammissibile e ribadendo principi fondamentali della procedura penale. La decisione si concentra sulla natura dei provvedimenti del GIP che dispongono un’archiviazione parziale e, contestualmente, dichiarano l’incompetenza per altri reati connessi. Analizziamo insieme i dettagli di questo importante caso.
I Fatti del Caso: Archiviazione Parziale e Dichiarazione di Incompetenza
Il caso trae origine da un procedimento penale avviato contro ignoti per diverse ipotesi di reato. La persona offesa, dopo che il Pubblico Ministero aveva richiesto l’archiviazione, si era opposta. Il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Perugia, esaminata la questione, aveva adottato una decisione articolata:
- Archiviazione: Disponeva l’archiviazione per i reati le cui condotte erano riferibili a magistrati del distretto di Roma, rientrando nella sua competenza territoriale.
- Incompetenza: Contestualmente, si dichiarava incompetente per le condotte ascrivibili a magistrati del distretto di Napoli, indicando come competente il Tribunale di Roma e restituendo gli atti al PM per le sue determinazioni.
La persona offesa, ritenendo tale provvedimento “abnorme” perché aveva separato procedimenti a suo dire strettamente connessi, proponeva ricorso direttamente in Corte di Cassazione.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per due ragioni fondamentali, delineando un perimetro netto sulle possibilità di impugnazione in materia di archiviazione.
In primo luogo, ha ricordato che, a seguito della riforma legislativa del 2017 (legge n. 103/2017), l’ordinanza di archiviazione non è più direttamente ricorribile per cassazione. L’unico rimedio esperibile è il reclamo dinanzi al tribunale in composizione monocratica, e solo per i casi di nullità previsti dall’art. 127, comma 5, c.p.p. Poiché nel caso di specie il ricorrente non aveva lamentato tali vizi specifici, il ricorso era già precluso in partenza.
In secondo luogo, la Corte ha affrontato la questione della presunta “abnormità” del provvedimento, escludendola categoricamente.
Le Motivazioni: Perché l’Ordinanza non è “Abnorme”?
Il cuore della decisione risiede nella spiegazione del perché la scelta del GIP non fosse anomala o contraria al sistema processuale. Il ricorrente sosteneva che il giudice avesse ingiustamente separato i fatti, archiviando una parte e declinando la competenza per l’altra, ignorando il vincolo di connessione.
La Cassazione, al contrario, ha affermato che il GIP ha agito in modo corretto e coerente con la giurisprudenza consolidata. Il giudice ha:
- Esercitato il suo potere giurisdizionale sulla parte del procedimento di sua competenza (i fatti relativi ai magistrati romani), concludendo per l’archiviazione.
- Riconosciuto il proprio difetto di competenza per l’altra parte (i fatti relativi ai magistrati napoletani), restituendo correttamente gli atti al Pubblico Ministero affinché li trasmettesse all’autorità giudiziaria competente.
Questo modus operandi non crea alcuna paralisi processuale né una situazione irrimediabile, elementi che caratterizzano l’atto abnorme. La Corte ha sottolineato che per la parte del procedimento trasferita a Roma per competenza, resta sempre aperta la possibilità di sollevare un eventuale conflitto di giurisdizione, se ne ricorressero i presupposti. Di conseguenza, non vi è alcuna anomalia nel decidere per l’archiviazione dei reati di propria competenza e, al contempo, spogliarsi della giurisdizione per quelli che non lo sono.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza consolida importanti principi procedurali. In primo luogo, rafforza l’idea che l’impugnazione delle ordinanze di archiviazione è un percorso a ostacoli, limitato allo strumento del reclamo e a vizi formali specifici. La via del ricorso per cassazione, soprattutto se basata su una generica doglianza di “abnormità”, è destinata all’insuccesso. In secondo luogo, chiarisce che un provvedimento “misto” – che in parte archivia e in parte dichiara l’incompetenza – è una scelta processuale legittima e non abnorme. Per gli operatori del diritto, ciò significa che le strategie difensive devono essere attentamente calibrate, concentrandosi sui rimedi specifici previsti dalla legge anziché tentare impugnazioni con scarse probabilità di accoglimento.
È possibile impugnare un’ordinanza di archiviazione direttamente in Cassazione?
No, a seguito della riforma del 2017, l’ordinanza di archiviazione non è direttamente ricorribile in Cassazione. L’unico rimedio previsto è il reclamo al tribunale in composizione monocratica, ma solo per specifici vizi di nullità procedurale.
Un provvedimento del giudice che archivia una parte di un procedimento e dichiara la propria incompetenza per un’altra parte è considerato abnorme?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che un tale provvedimento non costituisce un atto abnorme. Il giudice agisce correttamente definendo la parte di sua competenza con l’archiviazione e rimettendo gli atti al PM per la parte per cui si ritiene incompetente.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Quando la Corte dichiara un ricorso inammissibile, il ricorrente è condannato a pagare le spese del procedimento e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale.