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Ordinamento Penitenziario — Anno 2022

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190 provvedimenti applicano questo termine

Altri anni per Ordinamento Penitenziario

Provvedimenti

Colloqui in carcere: no a nuove istanze senza elementi di novità
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un detenuto in custodia cautelare che richiedeva l'autorizzazione a effettuare ulteriori colloqui in carcere e telefonate rispetto ai limiti ordinari. Il detenuto aveva motivato la richiesta con problemi di alcol dipendenza e lontananza dalla famiglia. La Suprema Corte ha confermato la decisione del Tribunale, rilevando che l'istanza riproponeva gli stessi motivi di una precedente domanda già respinta e non impugnata nei termini, rendendo così il nuovo ricorso inammissibile e condannando il soggetto al pagamento delle spese processuali.
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Colloqui in videochiamata per detenuti: la svolta per il 41-bis
Il Ministero della Giustizia ha impugnato l'ordinanza che consentiva a un detenuto in regime di carcere duro (41-bis) di effettuare colloqui in videochiamata per detenuti con i propri familiari durante l'emergenza Covid-19. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'amministrazione. I giudici hanno stabilito che i colloqui visivi rappresentano un diritto fondamentale del detenuto alla vita familiare. Se l'emergenza sanitaria impedisce gli incontri in presenza, la videochiamata costituisce un sostituto legittimo e necessario. Questo strumento non compromette la sicurezza pubblica, poiché il collegamento avviene tra strutture carcerarie sicure, sotto la costante vigilanza della polizia penitenziaria e con sistemi di registrazione e ascolto attivi. Il detenuto ottiene così il diritto a mantenere i contatti con i congiunti tramite tecnologia controllata.
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Permesso premio negato: la buona condotta non cancella il silenzio.
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di una detenuta, condannata per omicidio in concorso, contro il diniego di un permesso premio. Il Tribunale di Sorveglianza aveva negato il beneficio a causa del rifiuto della donna di confrontarsi con gli educatori sui fatti di causa, mostrando una chiusura totale. La Suprema Corte ha chiarito che, sebbene la confessione del reato non sia un requisito obbligatorio per ottenere il permesso premio, l'assenza di una revisione critica del proprio comportamento impedisce di valutare positivamente la riduzione della pericolosità sociale. Di conseguenza, l'atteggiamento di chiusura verso l'equipe trattamentale rende legittimo il rifiuto del beneficio, a prescindere dalla condotta regolare all'interno del carcere e dalla disponibilità di una struttura di accoglienza esterna.
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Affidamento in prova ai servizi sociali: basta il volontariato
Il Tribunale di Sorveglianza ha negato a un cittadino l'affidamento in prova ai servizi sociali, motivando la decisione con una presunta assenza di prospettive lavorative stabili e con l'esistenza di precedenti penali, nonostante avesse precedentemente accertato l'incensuratezza del richiedente. Il condannato ha fatto ricorso, evidenziando lo svolgimento di attività di volontariato non retribuita. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che la mancanza di un lavoro stabile non può impedire l'accesso alla misura alternativa se il soggetto si impegna in attività socialmente utili o di volontariato. La Suprema Corte ha quindi annullato l'ordinanza con rinvio per un nuovo giudizio.
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Regime carcerario 41-bis: no al lettore CD se mancano i controlli
Un detenuto sottoposto al regime carcerario 41-bis ha richiesto l'autorizzazione ad acquistare un lettore CD per ascoltare musica in cella. Il Tribunale di sorveglianza ha accolto la richiesta, ritenendo l'ascolto della musica un'attività rieducativa non pericolosa. Il Ministero della Giustizia ha fatto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso del Ministero, annullando la decisione con rinvio. La Corte ha stabilito che, sebbene la musica sia parte del trattamento rieducativo, il diritto del detenuto deve essere bilanciato con le stringenti esigenze di sicurezza del regime speciale. L'amministrazione penitenziaria può legittimamente vietare l'uso di tali dispositivi se i controlli necessari a evitare manomissioni e comunicazioni illecite risultano eccessivamente gravosi rispetto alle risorse umane e materiali disponibili.
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Permanenza all’aria aperta: no ai tagli per la socialità
Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso contro la decisione del Tribunale di Sorveglianza, che aveva garantito a un detenuto in regime speciale di 41-bis il diritto a due ore di permanenza all'aria aperta, escludendo dal computo l'ora di socialità trascorsa in locali interni. Il Ministero sosteneva la sovrapponibilità delle due attività in base a una circolare amministrativa. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la permanenza all'aria aperta e le attività di socialità hanno finalità diverse e non possono essere confuse. La prima tutela la salute psicofisica, mentre la seconda persegue scopi risocializzanti. Di conseguenza, l'amministrazione non può ridurre arbitrariamente il tempo all'aperto a un'ora soltanto.
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Relazione di sintesi del detenuto: sì ai fatti non sanzionati
Il Detenuto ha proposto reclamo contro l'inserimento, nella sua relazione di sintesi del detenuto, di un procedimento disciplinare conclusosi senza sanzioni. Il Tribunale di sorveglianza ha respinto la richiesta di cancellazione. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, stabilendo che la relazione di sintesi del detenuto deve contenere una valutazione completa della condotta del ristretto, inclusi i fatti disciplinari non puniti. Tale documento non vincola il giudice di sorveglianza, ma costituisce un elemento istruttorio fondamentale per valutare la concessione di benefici penitenziari. Di conseguenza, il ricorso del Detenuto è stato rigettato, con condanna al pagamento delle spese processuali.
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Proroga del regime di 41-bis: il tempo non cancella il pericolo
Il Tribunale di Sorveglianza ha confermato la proroga del regime di 41-bis per un detenuto condannato all'ergastolo per associazione mafiosa e omicidio. Il detenuto ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando una motivazione apparente e sostenendo il proprio ruolo marginale e il decorso del tempo dai fatti. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la proroga del regime speciale non richiede la certezza assoluta di contatti attuali con la criminalità organizzata, ma un giudizio prognostico di probabilità basato sullo spessore criminale del soggetto, sulla persistente operatività del clan e sull'assenza di elementi di ravvedimento. Il semplice decorso del tempo non attenua la pericolosità sociale.
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Colloqui in carcere: no alle visite della nuora di fatto
Il Ministero della Giustizia ha impugnato il provvedimento che autorizzava i colloqui in carcere tra un detenuto e la convivente del figlio, considerata dal giudice di merito come una nuora di fatto equiparabile a un familiare. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che la parificazione tra coniuge e convivente introdotta dalla Legge Cirinnà si applica solo alla relazione diretta tra il detenuto e il proprio partner. Non è possibile estendere tale tutela alle relazioni di fatto indirette, come quella della compagna del figlio. Di conseguenza, la richiedente non può essere considerata familiare o prossimo congiunto ai fini dell'accesso ordinario alle visite. La Suprema Corte ha quindi annullato senza rinvio il provvedimento impugnato.
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Liberazione anticipata: le sanzioni passate bloccano lo sconto
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un detenuto contro il diniego della liberazione anticipata per tre semestri di pena. Il Tribunale di sorveglianza aveva negato il beneficio a causa di cinque infrazioni disciplinari commesse dal condannato, ritenendole sintomatiche di una mancata partecipazione al percorso di rieducazione. La difesa sosteneva che nell'ultimo semestre non fossero state commesse violazioni e che le sanzioni precedenti non incidessero sul periodo finale. La Suprema Corte ha invece stabilito che la gravità delle infrazioni passate proietta i suoi effetti negativi anche sul periodo successivo, confermando che la valutazione della condotta deve essere complessiva. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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