Un condannato per ricettazione di farmaci, che aveva patteggiato la pena, si è visto confiscare beni e denaro. Ha chiesto la restituzione, ma il Giudice per le indagini preliminari (GIP) ha respinto la sua richiesta. Il GIP ha erroneamente ritenuto che il rimedio dell'Opposizione esecuzione penale, previsto dall'articolo 667 comma 4 del Codice di Procedura Penale, si applicasse solo in casi di dubbio sull'identità del condannato. La Corte di Cassazione ha annullato questa decisione, chiarendo che l'opposizione è uno strumento più ampio, applicabile anche alle richieste di restituzione o revoca della confisca.
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