Una società agricola ha proposto opposizione contro una cartella esattoriale emessa dall'ente statale per il recupero di sanzioni sulle quote latte. Il Tribunale ha qualificato la domanda come opposizione esecutiva, declinando la giurisdizione. La società ha impugnato la decisione dinanzi alla Corte di Cassazione. Tuttavia, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché depositato oltre il termine di sei mesi. I giudici hanno chiarito che, in base al principio dell'apparenza, la qualificazione del primo giudice impone l'applicazione del relativo regime processuale. Di conseguenza, per le opposizioni esecutive non si applica la sospensione feriale dei termini, rendendo il ricorso tardivo.
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