Un acquirente stipula un contratto per l'arredo di un bar con una società, poi fallita. A causa di vizi nei beni, l'acquirente chiede la risoluzione del contratto. La società ottiene un decreto ingiuntivo di pagamento, a cui l'acquirente propone opposizione. La Corte d'Appello dichiara improcedibili sia la domanda di risoluzione sia l'opposizione, ritenendo competente solo il tribunale fallimentare. La Cassazione chiarisce che, mentre le domande restitutorie e di risoluzione non trascritte spettano al giudice del fallimento, l'opposizione a decreto ingiuntivo rimane di competenza del giudice ordinario che ha emesso il decreto. La Suprema Corte accoglie quindi il ricorso limitatamente alla procedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
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