Una banca agisce contro un condominio per recuperare un credito derivante da forniture non pagate. La banca ottiene un primo decreto ingiuntivo, ma il relativo giudizio di opposizione si estingue per un vizio procedurale. Dopo oltre cinque anni, la banca ottiene un secondo decreto ingiuntivo. Il condominio si oppone sostenendo l'avvenuta prescrizione del credito. La Corte di Cassazione dà ragione al condominio, stabilendo un principio chiave sull'interruzione della prescrizione: se il processo si estingue, tutti gli atti compiuti al suo interno perdono efficacia. Di conseguenza, la costituzione in giudizio della banca nel primo processo non ha interrotto la prescrizione, che è decorsa senza sosta, estinguendo il diritto della banca a riscuotere il credito.
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