Un Gestore immobiliare, citato in giudizio da un Appaltatore per il mancato pagamento di lavori, chiedeva di essere rimborsato dal Committente proprietario degli immobili. Tuttavia, il Gestore commetteva un errore procedurale, omettendo di effettuare correttamente la **chiamata in causa del terzo**. L'Appaltatore, invece, chiamava in causa lo stesso Committente, ma per ragioni diverse. La Cassazione ha stabilito che il Gestore non poteva 'agganciarsi' alla chiamata in causa effettuata dall'Appaltatore, poiché basata su un fondamento giuridico differente. Di conseguenza, la richiesta di rimborso del Gestore è stata respinta, sancendo che un errore procedurale può essere fatale per far valere i propri diritti.
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