Una società che gestisce un parco eolico ha contestato la decisione dell'Agenzia delle Entrate di modificare la categoria catastale e aumentare il valore dei suoi impianti. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo un principio chiave sulla rendita catastale parco eolico. Per gli immobili a destinazione speciale, come le centrali eoliche, si applica il metodo della 'stima diretta'. L'Agenzia non è obbligata a motivare in modo approfondito la rettifica se si basa sui dati forniti dalla stessa azienda tramite procedura DOCFA. Inoltre, il saggio di capitalizzazione, un parametro fondamentale per il calcolo, è fissato per legge e non può essere modificato discrezionalmente. La società ha quindi perso la causa, vedendo confermato l'accertamento fiscale.
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