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Opere Provvisionali

5 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

Strutture temporanee (come ponteggi, parapetti o reti di sicurezza) allestite per prevenire cadute e garantire la sicurezza dei lavoratori durante l'esecuzione di lavori, specialmente in quota.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Condanna per Sicurezza sul Lavoro Annullata: la Prescrizione Trionfa
Un datore di lavoro, rappresentante legale di un'azienda, è stato condannato per non aver installato adeguate opere provvisionali per la sicurezza nei lavori in quota, violando le norme sulla sicurezza sul lavoro. La Corte di Cassazione ha annullato la condanna. Ha stabilito che il reato contravvenzionale era estinto per intervenuta prescrizione. Il termine massimo di cinque anni per la prescrizione del reato di sicurezza sul lavoro era infatti già scaduto prima che il Tribunale emettesse la sua sentenza di condanna. Questo evidenzia l'importanza dei termini processuali.
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Abusi edilizi in area protetta: stop ai lavori d’urgenza illegittimi
La proprietaria di un terreno costiero e il committente dei lavori hanno realizzato sbancamenti, rimodellamenti del litorale e un nuovo accesso al mare con imponenti massi di sostegno all'interno di una riserva naturale marina. I privati hanno giustificato gli interventi invocando un'ordinanza sindacale contingibile e urgente a tutela dal pericolo frana. Le autorità hanno disposto il sequestro preventivo dell'area per violazione dei vincoli paesaggistici e ambientali. La Corte di Cassazione ha confermato il blocco del cantiere e ha respinto le doglianze dei ricorrenti. I giudici hanno chiarito che un provvedimento di sicurezza pubblica non autorizza abusi edilizi in area protetta né giustifica alterazioni permanenti del territorio non previste e vietate dalle autorità di gestione dell'oasi protetta.
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Sicurezza sul lavoro: condanna anche per cadute sotto i due metri
Un operaio è caduto da un trabattello a un'altezza di 1,52 metri mentre fissava una lamiera, riportando gravi lesioni cerebrali permanenti. I datori di lavoro sono stati ritenuti responsabili per violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro. La difesa sosteneva che le protezioni contro le cadute fossero obbligatorie solo sopra i due metri di altezza. La Corte di Cassazione ha invece chiarito che il trabattello costituisce un vero e proprio piano di lavoro e richiede adeguate barriere protettive a prescindere dall'altezza, anche se inferiore a due metri. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi dei datori di lavoro, confermando la loro condanna al risarcimento dei danni in favore del lavoratore infortunato, nonostante la prescrizione del reato sotto il profilo penale.
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Sicurezza sul lavoro: risparmiare sui costi costa una condanna
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un datore di lavoro per violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro. L'imputato aveva omesso di verificare la stabilità dei ponteggi e l'idoneità dell'impianto elettrico nel cantiere per risparmiare sui costi di gestione. Il Tribunale aveva applicato l'istituto del reato continuato, ritenendo che le violazioni derivassero da un unico disegno criminoso volto al risparmio economico. Il Pubblico Ministero ha impugnato la decisione contestando l'unificazione dei reati, ma la Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno stabilito che il risparmio di spesa pianificato configura un preciso programma criminoso che giustifica la continuazione dei reati.
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Disastro colposo: Cassazione distingue le colpe dei direttori
La Corte di Cassazione ha esaminato il caso del crollo di un edificio sovrastante l'argine di un torrente, provocato dall'errata manovra di un escavatorista durante i lavori di risagomatura dell'alveo. Per l'evento erano stati condannati in appello il Direttore dei Lavori e il Direttore di Cantiere per il reato di disastro colposo. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso del Direttore di Cantiere, confermando la sua responsabilità penale per omessa vigilanza sulla sicurezza esecutiva. Al contrario, ha annullato con rinvio la condanna del Direttore dei Lavori. I giudici hanno chiarito che il suo dovere di alta vigilanza non comporta una responsabilità automatica per ogni imprevisto operativo di cantiere, specie se l'errore del singolo lavoratore era improvviso, non prevedibile e non tempestivamente comunicato.
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