Un'Azienda aveva realizzato opere di urbanizzazione (impianti idrici, fognari, irrigui) in lottizzazioni, impegnandosi a trasferirle gratuitamente al Comune. Anni dopo, il Comune ha chiesto il trasferimento. L'Azienda si è opposta, sostenendo la prescrizione degli *obblighi convenzioni urbanistiche* e l'esclusione delle opere aggiuntive, chiedendo un indennizzo. I giudici amministrativi hanno ordinato il trasferimento coattivo senza compenso. La Cassazione ha respinto il ricorso dell'Azienda, confermando che l'obbligo comprendeva l'impianto nel suo assetto attuale e che non vi fu eccesso di potere giurisdizionale. Il Comune ha vinto la causa.
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