La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha chiarito i requisiti per la non imponibilità IVA delle operazioni triangolari. Nel caso di una società calzaturiera, la Corte ha stabilito che non è sufficiente dimostrare il mero trasporto della merce all'estero, ma è necessario provare che l'operazione fosse concepita fin dall'origine come una cessione destinata a un acquirente finale estero. L'onere di questa prova ricade sul contribuente. La Corte ha inoltre specificato i criteri per la corretta capitalizzazione e ammortamento dei costi di sviluppo di un nuovo campionario, accogliendo parzialmente il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e rinviando il caso alla commissione tributaria regionale per un nuovo esame.
Continua »