La Corte di Cassazione ha confermato la nullità di un contratto di compravendita immobiliare derivante dall'illegittimo esercizio della prelazione agraria. Un ente no-profit aveva messo in vendita dei terreni tramite gara, vinta da una società. Successivamente, l'ente aveva permesso a un ex affittuario di esercitare la prelazione, nonostante il suo contratto di affitto fosse già scaduto. La Suprema Corte ha stabilito che, essendo il rapporto agrario cessato prima della comunicazione dell'offerta, il diritto di prelazione agraria non poteva essere validamente esercitato. Inoltre, ha chiarito che una fondazione ONLUS non è un organismo di diritto pubblico e le sue procedure di gara interne non conferiscono diritti a terzi estranei.
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