Fallimento Cooperative Sociali: La Cassazione Esclude il Fallimento
Il tema del fallimento cooperative sociali è stato oggetto di un’importante pronuncia della Corte di Cassazione, la sentenza n. 32992 del 2023. Questa decisione segna un punto di svolta, chiarendo in modo definitivo quale sia la procedura applicabile in caso di insolvenza di questi enti. La Corte ha stabilito che le cooperative sociali, in virtù della loro qualifica di “imprese sociali”, sono soggette esclusivamente alla liquidazione coatta amministrativa, escludendo la possibilità di una dichiarazione di fallimento. Analizziamo insieme i dettagli di questa fondamentale sentenza.
I Fatti del Caso: Dalla Dichiarazione di Fallimento al Ricorso in Cassazione
Una Società Cooperativa Consortile Sociale operante nel settore dei servizi e della formazione veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Lecce. I giudici di primo grado avevano ritenuto irrilevante la sua natura di cooperativa a mutualità prevalente, focalizzandosi sull’esercizio di un’attività commerciale e sul criterio di economicità della gestione. La cooperativa presentava reclamo presso la Corte d’Appello, che però confermava la sentenza di primo grado, ribadendo l’assoggettabilità a fallimento.
Contro questa decisione, la cooperativa proponeva ricorso in Cassazione, sollevando diverse questioni, ma concentrando la sua difesa principale sulla natura speciale della sua attività e sul regime giuridico applicabile, ritenuto incompatibile con la procedura fallimentare.
La Svolta Decisiva: La Qualifica di Impresa Sociale
La Corte di Cassazione ha accolto il motivo di ricorso relativo alla non fallibilità della cooperativa. Il cuore del ragionamento giuridico risiede nell’evoluzione normativa e, in particolare, nell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 112 del 2017, che ha riformato la disciplina dell’impresa sociale.
Il Principio di Diritto: Solo Liquidazione Coatta Amministrativa per le Cooperative Sociali
La Suprema Corte ha enunciato un principio di diritto di estrema chiarezza:
«A seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 112 del 2017, che all’art. 1, comma quarto, qualifica come imprese sociali di diritto le cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991, tali società sono assoggettabili, in caso d’insolvenza, esclusivamente a liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 14, comma primo, del d.lgs. n. 112 cit., restando pertanto esclusa la sottoposizione delle stesse al fallimento, prevista in via alternativa dall’art. 2545-terdecies primo comma, cod. civ.»
Questo significa che la normativa speciale sulle imprese sociali prevale sulla norma generale prevista per le cooperative commerciali.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte ha motivato la sua decisione sulla base di una lettura sistematica delle norme. Mentre in passato si poteva discutere se una cooperativa sociale che svolgeva attività commerciale potesse essere dichiarata fallita, il D.Lgs. 112/2017 ha risolto ogni dubbio. Attribuendo ex lege (cioè, per espressa previsione di legge) la qualifica di “impresa sociale” a tutte le cooperative sociali, il legislatore ha inteso sottoporle a un regime unitario e specifico anche in caso di crisi.
L’articolo 14 dello stesso decreto prevede inequivocabilmente che le imprese sociali insolventi siano soggette alla liquidazione coatta amministrativa. Questa procedura, gestita da un’autorità amministrativa, è ritenuta più idonea a tutelare le finalità di interesse pubblico perseguite da tali enti, che vanno oltre la mera soddisfazione dei creditori. Interessi come la continuità dei servizi socio-sanitari o l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate ricevono una tutela specifica che la procedura fallimentare non garantirebbe allo stesso modo.
Le Conclusioni
La sentenza n. 32992/2023 rappresenta una pietra miliare per il Terzo Settore. Offre certezza giuridica agli operatori, stabilendo che le cooperative sociali non rischiano il fallimento cooperative sociali, ma seguiranno un percorso di gestione della crisi più consono alla loro natura e missione. Questa decisione rafforza la specificità del mondo cooperativo sociale, riconoscendone il valore pubblico e proteggendolo con strumenti giuridici ad hoc, anche nei momenti di difficoltà economica. Per le cooperative, i loro membri e i beneficiari dei loro servizi, si tratta di una garanzia fondamentale che preserva la loro funzione sociale.
Una cooperativa sociale può essere dichiarata fallita?
No. Secondo la Corte di Cassazione, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 112 del 2017, le cooperative sociali non sono più assoggettabili a fallimento.
Qual è la procedura da applicare in caso di insolvenza di una cooperativa sociale?
In caso di insolvenza, la procedura esclusiva da applicare è la liquidazione coatta amministrativa, come previsto dall’art. 14 del D.Lgs. n. 112 del 2017.
Perché la qualifica di “impresa sociale” è così importante in questo contesto?
È decisiva perché il D.Lgs. n. 112 del 2017 qualifica le cooperative sociali come “imprese sociali di diritto”. Questa qualifica le attrae automaticamente nel regime speciale previsto per le imprese sociali, che per l’insolvenza prevede la sola liquidazione coatta amministrativa, escludendo il fallimento.