La gratuità delle prestazioni del volontario e il lavoro per le Onlus
Il mondo del terzo settore si fonda sulla solidarietà e sul lavoro spontaneo dei suoi membri. Molto spesso i confini tra collaborazione professionale e attività di volontariato possono apparire sfumati. La Corte di Cassazione ha affrontato questo delicato tema stabilendo un confine netto. La sentenza analizza l’applicazione della gratuità delle prestazioni del volontario quando un professionista decide di aderire come socio a un’associazione non profit. Chi sceglie di entrare a far parte di una Onlus accetta implicitamente lo spirito di gratuità che caratterizza l’ente. Questa decisione impedisce di richiedere compensi per le attività svolte successivamente o completate dopo l’adesione.
Il caso concreto: la richiesta di compenso del professionista
La vicenda nasce dall’iniziativa di un professionista del settore digitale. Il lavoratore autonomo ha realizzato un logo e un sito internet per un’associazione Onlus. Successivamente il professionista ha richiesto il pagamento di circa 1.590 euro per l’opera prestata. L’associazione si è opposta alla richiesta di pagamento. L’ente ha eccepito che l’attività era stata svolta a titolo gratuito. Il professionista infatti aveva assunto la qualifica di associato prima del completamento delle prestazioni. Il Giudice di pace in primo grado aveva accolto la domanda del lavoratore. Il Tribunale ha invece ribaltato la decisione in secondo grado. Il giudice d’appello ha ritenuto che l’adesione all’associazione escludesse qualsiasi diritto al compenso. Il professionista ha quindi proposto ricorso davanti alla Corte di Cassazione.
La regola della gratuità delle prestazioni del volontario nelle associazioni
La disciplina applicabile al caso di specie è la legge quadro sul volontariato. Questa normativa stabilisce che l’attività di volontariato deve essere prestata in modo personale, spontaneo e gratuito. La legge vieta espressamente qualsiasi forma di retribuzione da parte dell’organizzazione o del beneficiario. Esiste una netta incompatibilità tra la qualità di volontario e qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o autonomo con l’ente di appartenenza. La gratuità delle prestazioni del volontario rappresenta un elemento essenziale e non derogabile. Il legislatore ha voluto evitare che lo schermo dell’associazione potesse nascondere rapporti di lavoro elusivi delle norme fiscali e previdenziali. Solo i rimborsi spese effettivamente sostenuti e documentati sono ammessi entro limiti prestabiliti.
Le motivazioni: la prevalenza dello status di socio e la mancanza di prove
I giudici della Corte di Cassazione hanno rigettato il ricorso del professionista confermando la decisione del Tribunale. La Corte ha chiarito che l’adesione all’associazione comporta l’accettazione della regola della gratuità delle prestazioni del volontario per tutte le attività svolte a favore dell’ente. Non è possibile frazionare l’incarico distinguendo tra una fase onerosa precedente all’adesione e una fase gratuita successiva. L’intero rapporto deve essere considerato gratuito se il completamento dell’opera avviene quando il soggetto è già socio. Il professionista non ha fornito la prova dell’esistenza di un contratto d’opera oneroso stipulato prima della sua iscrizione all’associazione. Le fatture prodotte in giudizio sono state emesse unilateralmente solo dopo il recesso dall’associazione e non costituiscono una prova dell’accordo originario sul compenso.
Le conclusioni: la gratuità delle prestazioni del volontario e la condanna alle spese
La Corte di Cassazione ha confermato la gratuità delle prestazioni del volontario in assenza di un patto scritto preventivo. Il ricorso del professionista è stato rigettato in via definitiva. Questa decisione comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per la creazione del sito web e del logo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità. Le spese sono state liquidate in 1.200 euro per compensi e 200 euro per esborsi. Il professionista dovrà inoltre versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. La sentenza riafferma la tutela del mondo del volontariato da pretese economiche tardive dei propri associati.
Un socio di una Onlus può chiedere un compenso per il lavoro svolto a favore dell’associazione?
No, le prestazioni svolte da un socio a favore dell’associazione si presumono gratuite e sono incompatibili con qualsiasi forma di compenso professionale, a meno che non venga provata l’esistenza di un contratto d’opera oneroso stipulato prima dell’adesione.
Cosa prevede la legge riguardo alle spese sostenute dal volontario?
Il volontario ha diritto esclusivamente al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti stabiliti preventivamente dall’organizzazione di appartenenza.
L’emissione di fatture dopo il recesso dall’associazione prova il diritto al compenso?
No, l’emissione unilaterale di fatture dopo aver lasciato l’associazione non costituisce una prova dell’accordo originario sul pagamento delle prestazioni eseguite.