Un operatore immobiliare, dopo aver venduto un terreno, ha citato in giudizio la società acquirente per aver beneficiato dello scomputo degli oneri di urbanizzazione derivanti da una sua precedente convenzione con il Comune. L'operatore sosteneva di aver subito un danno e che la società si fosse arricchita ingiustamente. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che il diritto allo scomputo è legato al titolo edilizio e spetta al proprietario che costruisce, non a chi ha realizzato le opere. Inoltre, ha escluso l'arricchimento senza causa per mancanza di un nesso causale diretto tra l'impoverimento di uno e l'arricchimento dell'altro, essendo il trasferimento di valore mediato da distinti contratti.
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