Un contribuente ha impugnato un avviso di pagamento relativo al contributo di bonifica per l'anno 2014, lamentando l'assenza di un beneficio diretto e specifico per i propri terreni. Nonostante la produzione di perizie tecniche, i giudici di merito avevano rigettato il ricorso, ritenendo che la semplice inclusione dei fondi nel piano di classifica del consorzio fosse prova sufficiente del vantaggio ricevuto. La Corte di Cassazione ha ribaltato tale decisione, stabilendo che l'inclusione nel perimetro consortile genera solo una presunzione di beneficio. Tale presunzione consente l'inversione dell'onere della prova, ma non può privare il cittadino del diritto di dimostrare, con ogni mezzo, l'assenza reale di vantaggi derivanti dalle opere di bonifica. La Suprema Corte ha quindi cassato la sentenza, riaffermando la necessità di un beneficio concreto e non solo potenziale.
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