Un sindacato ha citato in giudizio un'agenzia pubblica per condotta antisindacale, chiedendo il risarcimento per danno all'immagine e perdita di chance. La Corte di Cassazione, confermando le decisioni dei gradi precedenti, ha rigettato il ricorso. La sentenza sottolinea che il danno sindacale non è mai presunto (in re ipsa), ma deve essere concretamente provato dalla parte che lo lamenta. Nel caso specifico, il sindacato non solo non ha dimostrato un calo di iscritti, ma i dati indicavano un loro aumento, contraddicendo la tesi del danno subito.
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