L'Agenzia delle Entrate ha contestato a un'Azienda l'utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, relative a prestazioni di sponsorizzazione. L'Azienda aveva contabilizzato una fattura di acquisto ritenuta fittizia, portando a un avviso di accertamento per maggiori imposte. I giudici di merito avevano dato ragione all'Azienda, sostenendo che l'Ufficio non avesse provato la falsità della fattura basandosi solo su dichiarazioni di terzi. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ribadendo l'importanza di valutare tutti gli elementi indiziari, non solo le dichiarazioni, per dimostrare l'inesistenza soggettiva delle operazioni. La sentenza è stata cassata con rinvio per un nuovo esame dei fatti e dell'onere della prova.
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