Un creditore ha avviato un pignoramento presso terzi per recuperare un credito. Il terzo pignorato ha dichiarato di non dovere nulla al debitore, sostenendo di aver già pagato il proprio debito, derivante da una compravendita immobiliare, prima del pignoramento, mostrando un assegno e un bonifico. Il giudice ha ritenuto non provato il collegamento tra questi pagamenti e il debito specifico. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del terzo pignorato, confermando che l'onere della prova del pagamento spetta al debitore. Chi eccepisce l'estinzione di un debito tramite assegno deve dimostrare il collegamento preciso tra il titolo di credito e il debito contestato, non bastando la semplice consegna del documento. Il terzo pignorato perde la causa e deve pagare le spese.
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