Il Ministero ha disposto la revoca dei contributi pubblici concessi a un'impresa per non aver completato i pagamenti del progetto entro la scadenza stabilita. L'impresa si è difesa sostenendo di aver pagato i fornitori prima del termine tramite cambiali, ottenendo regolari quietanze liberatorie. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'impresa, stabilendo che la consegna di cambiali con scadenza successiva al termine non costituisce un effettivo adempimento. Nei pagamenti con titoli di credito, infatti, l'estinzione del debito si verifica solo al momento dell'effettivo incasso della somma (cessione pro solvendo), a meno che non vi sia un accordo espresso per l'efficacia immediata (pro soluto). Di conseguenza, la revoca dei contributi pubblici è legittima poiché i pagamenti non si sono perfezionati entro la scadenza.
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