La Corte di Cassazione ha confermato che il rifiuto di un'azienda di effettuare le trattenute sindacali richieste da un lavoratore costituisce condotta antisindacale. La richiesta del lavoratore è stata qualificata come una cessione di credito a favore del sindacato. L'azienda, per legittimare il proprio rifiuto, avrebbe dovuto dimostrare un aggravamento insostenibile della propria posizione, cosa che non ha fatto. La Corte ha stabilito che, anche dopo il referendum del 1995 che ha abrogato l'obbligo di trattenuta, i lavoratori possono liberamente disporre del proprio credito retributivo tramite la cessione, e il rifiuto ingiustificato del datore di lavoro lede sia i diritti individuali del lavoratore sia quelli del sindacato.
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