Una dottoressa specialista, convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale, ha richiesto il rimborso delle ritenute IRPEF applicate sulle somme percepite come indennità per gli spostamenti dalla sua residenza a diverse sedi ambulatoriali. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12075/2024, ha stabilito che tale emolumento non costituisce un'indennità di trasferta esente, bensì un "rimborso spese di accesso" alla sede di lavoro. Di conseguenza, rientra nel principio di onnicomprensività del reddito da lavoro dipendente ed è pienamente soggetto a tassazione fiscale, respingendo la richiesta della contribuente.
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