Il Lavoratore, dipendente di un'azienda di trasporti, è stato licenziato per aver utilizzato un mezzo aziendale per scopi personali e per aver movimentato in modo sospetto una tanica di carburante. La Corte d'appello ha escluso la reintegrazione, applicando la tutela indennitaria pari a 14 mensilità. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità della reintegrazione, poiché la condotta non rientrava tra quelle punibili con sanzione conservativa. Tuttavia, i giudici di legittimità hanno accolto il ricorso del Lavoratore sulla quantificazione del risarcimento. La Corte d'appello ha infatti omesso di motivare la scelta delle 14 mensilità, violando l'obbligo di valutare parametri come l'anzianità di servizio e le dimensioni aziendali. La sentenza è stata cassata con rinvio per ricalcolare la tutela indennitaria con adeguata motivazione.
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