La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la condanna inflitta a un cittadino per l'omesso versamento della cauzione di mille euro, imposta come misura di prevenzione. I giudici di merito lo avevano condannato ritenendo che il suo stato di povertà fosse colpa sua, a causa di un licenziamento avvenuto anni prima. La Cassazione ha invece stabilito che l'indigenza non era colpevole: la perdita del lavoro risaliva a tre anni prima della misura e l'uomo soffriva di un grave deficit cognitivo sopravvenuto, certificato dall'iscrizione nelle liste di collocamento mirato per disabili. Di conseguenza, mancando l'elemento soggettivo della colpa, il fatto non costituisce reato. Il cittadino è stato definitivamente assolto.
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