Il Cittadino, colpito da un provvedimento di divieto di ritorno in un determinato Comune, veniva sorpreso dalle forze dell'ordine all'interno del territorio vietato in due date diverse a distanza di circa un mese. I giudici di merito lo condannavano per due violazioni distinte in continuazione. La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso del Cittadino. La Suprema Corte ha stabilito che spetta alla pubblica accusa, e non all'imputato, dimostrare che il soggetto abbia effettivamente lasciato il territorio comunale per poi rientrarvi una seconda volta. In mancanza di tale prova, la condotta deve essere considerata come un'unica violazione continuativa nel tempo. Di conseguenza, la Cassazione ha annullato senza rinvio la condanna per la seconda violazione, riducendo la pena complessiva inflitta al Cittadino.
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