Un soggetto, accusato di riciclaggio e falso, si trovava agli arresti domiciliari per un'altra causa durante il processo di primo grado. Nonostante la tempestiva richiesta della difesa, il tribunale non disponeva il trasferimento in aula, procedendo in sua assenza. La Corte di Cassazione ha stabilito che l'omessa traduzione dell'imputato detenuto determina una nullità a regime intermedio. Poiché nell'udienza in questione si sono svolte esclusivamente attività tecniche senza necessità di partecipazione attiva della persona giudicata, non si configura una nullità assoluta. Tuttavia, essendo stata la nullità regolarmente dedotta dalla difesa nei termini di legge tramite l'atto di appello, la Suprema Corte ha annullato le sentenze di primo e secondo grado, ordinando la trasmissione degli atti al tribunale per un nuovo giudizio.
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